Art. 16

Dichiarazione UE di conformità dei prodotti

In vigore dal 17 apr 2019
Dichiarazione UE di conformità dei prodotti 1.   La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. Qualora in via eccezionale si sia fatto ricorso all’, la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità sono soggetti a tale eccezione. 2.   La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all’allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all’allegato IV della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l’imposizione di un onere indebito per le microimprese e le PMI. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato o messo a disposizione. 3.   Se al prodotto si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un’unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 4.   Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva.
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