Art. 18

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

In vigore dal 17 apr 2019
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2.   La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato. 3.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:882:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo