Art. 18
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
In vigore dal 17 apr 2019
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato.
3. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.
Storico versioni
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