Art. 3

Soluzioni tecnologiche

In vigore dal 19 mar 2019
Soluzioni tecnologiche 1.   Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio stradale che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo si basano, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, sull'uso di una o più delle tecnologie seguenti: a) posizionamento satellitare; b) comunicazioni mobili; c) tecnologia a microonde a 5,8 GHz. I sistemi di telepedaggio stradale esistenti che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo e utilizzano altre tecnologie si conformano alle prescrizioni di cui al primo comma qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali. 2.   La Commissione richiede ai pertinenti organismi di normalizzazione, secondo la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), di adottare rapidamente norme applicabili ai sistemi di telepedaggio stradale per quanto riguarda le tecnologie elencate al paragrafo 1, primo comma, e la tecnologia ANPR, e di aggiornarle ove necessario. La Commissione richiede agli organismi di normalizzazione di garantire la compatibilità continua dei componenti di interoperabilità. 3.   L'apparecchiatura di bordo che utilizza tecnologie di posizionamento satellitare ed è immessa sul mercato dopo il 19 ottobre 2021 deve essere compatibile con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS (Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria). 4.   Fatto salvo il paragrafo 6, i fornitori del S.E.T. rendono disponibili agli utenti del medesimo apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con i pertinenti sistemi di telepedaggio stradale in uso negli Stati membri utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 1, primo comma. 5.   L'apparecchiatura di bordo può utilizzare hardware e software propri, utilizzare elementi di altri hardware e software già presenti nel veicolo, o entrambi. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo può utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui al paragrafo 1, primo comma, a condizione che siano garantite la sicurezza, la qualità del servizio e la riservatezza. L'apparecchiatura di bordo del S.E.T. può facilitare servizi diversi dal pedaggio, a condizione che il funzionamento di tali servizi non interferisca con i servizi di pedaggio nei settori del S.E.T. 6.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri di introdurre sistemi di telepedaggio stradale per veicoli leggeri basati sul posizionamento satellitare o sulle comunicazioni mobili, fino al 31 dicembre 2027 i fornitori del S.E.T. possono fornire agli utenti di veicoli leggeri un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia microonde a 5,8 GHz da utilizzare nei settori del S.E.T. che non richiedono tecnologie di posizionamento satellitare o di comunicazione mobile.
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