Art. 4
Registrazione dei fornitori del S.E.T.
In vigore dal 19 mar 2019
Registrazione dei fornitori del S.E.T.
Ciascuno Stato membro stabilisce una procedura per la registrazione dei fornitori del S.E.T. e concede la registrazione ai soggetti stabiliti nel proprio territorio che richiedano la registrazione e che siano in grado di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti seguenti:
a)
essere in possesso della certificazione EN ISO 9001 o di una certificazione equivalente;
b)
essere in possesso delle apparecchiature tecniche e della dichiarazione CE o del certificato che attesta la conformità dei componenti di interoperabilità alle specifiche;
c)
avere competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in altri settori pertinenti;
d)
possedere un'adeguata capacità finanziaria;
e)
disporre di un piano per la gestione globale dei rischi, sottoposto a verifica almeno ogni due anni; e
f)
godere dei requisiti di onorabilità.
Storico versioni
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