Art. 4

Registrazione dei fornitori del S.E.T.

In vigore dal 19 mar 2019
Registrazione dei fornitori del S.E.T. Ciascuno Stato membro stabilisce una procedura per la registrazione dei fornitori del S.E.T. e concede la registrazione ai soggetti stabiliti nel proprio territorio che richiedano la registrazione e che siano in grado di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti seguenti: a) essere in possesso della certificazione EN ISO 9001 o di una certificazione equivalente; b) essere in possesso delle apparecchiature tecniche e della dichiarazione CE o del certificato che attesta la conformità dei componenti di interoperabilità alle specifiche; c) avere competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in altri settori pertinenti; d) possedere un'adeguata capacità finanziaria; e) disporre di un piano per la gestione globale dei rischi, sottoposto a verifica almeno ogni due anni; e f) godere dei requisiti di onorabilità.
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