Art. 5
Diritti e obblighi dei fornitori del S.E.T.
In vigore dal 19 mar 2019
Diritti e obblighi dei fornitori del S.E.T.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati concludano contratti di S.E.T. riguardo a tutti i settori del S.E.T. sul territorio di almeno quattro Stati membri entro 36 mesi dalla loro registrazione, conformemente all'. Essi adottano le misure necessarie affinché tali fornitori del S.E.T. concludano contratti riguardo a tutti i settori del S.E.T. in un dato Stato membro entro 24 mesi dalla conclusione del primo contratto nel medesimo Stato membro, a esclusione dei settori del S.E.T. in cui gli esattori di pedaggi competenti non si conformano all', paragrafo 3.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati mantengano in ogni momento la copertura di tutti i settori del S.E.T. una volta che hanno concluso i relativi contratti. Essi adottano le misure necessarie affinché un fornitore del S.E.T, qualora non sia in grado di mantenere la copertura di un settore del S.E.T. perché l'esattore di pedaggi non si conforma alla presente direttiva, ristabilisca quanto prima la copertura del settore interessato.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati pubblichino informazioni sulla copertura dei rispettivi settori del S.E.T. e su eventuali modifiche della stessa, nonché, entro un mese dalla registrazione, piani dettagliati concernenti l'eventuale estensione del loro servizio a nuovi settori del S.E.T., con aggiornamenti annuali.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se necessario, i fornitori del S.E.T. da essi registrati, o che forniscono il S.E.T. nel loro territorio, forniscano agli utenti del S.E.T. un'apparecchiatura di bordo che soddisfi i requisiti della presente direttiva, nonché della direttive 2014/53/UE (13) e 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Essi possono chiedere ai fornitori del S.E.T. interessati di fornire la prova che i requisiti in questione sono soddisfatti.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. che forniscono il S.E.T. nel loro territorio tengano elenchi di apparecchiature di bordo non valide relativi ai loro contratti di S.E.T. con gli utenti del S.E.T. Essi adottano le misure necessarie affinché tali elenchi siano gestiti in maniera rigorosamente conforme alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali di cui, tra l'altro, al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati rendano pubbliche le loro politiche contrattuali nei confronti degli utenti del S.E.T.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. che forniscono il S.E.T. nel loro territorio forniscano agli esattori di pedaggi le informazioni di cui necessitano per calcolare e applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti del S.E.T. ovvero forniscano agli esattori di pedaggi tutte le informazioni necessarie per consentire loro di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del S.E.T. ai veicoli degli utenti del S.E.T.
8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. che forniscono il S.E.T. nel loro territorio collaborino agli sforzi degli esattori di pedaggi volti a identificare presunti trasgressori. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in caso di presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale, l'esattore di pedaggi sia in grado di ottenere dal fornitore del S.E.T. i dati relativi al veicolo coinvolto nel presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale e al proprietario o all'intestatario del veicolo in questione che è cliente di tale fornitore del S.E.T. Tali dati sono resi immediatamente disponibili dal fornitore del S.E.T.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi non comunichi tali dati ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Essi adottano le misure necessarie affinché, qualora l'esattore di pedaggi sia integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati siano utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformità dell', paragrafo 3.
9. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un esattore di pedaggi competente per un settore del S.E.T. nel loro territorio sia in grado di ottenere da un fornitore del S.E.T. i dati relativi a tutti i veicoli di cui sono proprietari o intestatari clienti del fornitore del S.E.T. e che in un dato periodo sono transitati nel settore del S.E.T. per il quale l'esattore di pedaggi è competente, nonché i dati relativi ai proprietari o agli intestatari di tali veicoli, a condizione che l'esattore di pedaggi necessiti di tali dati per ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fornitore del S.E.T. fornisca i dati richiesti entro due giorni dal ricevimento della richiesta. Essi adottano le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi non comunichi i dati in questione ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Essi adottano le misure necessarie affinché, qualora l'esattore di pedaggi sia integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati siano utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali.
10. I dati forniti dai fornitori del S.E.T. agli esattori di pedaggi sono trattati conformemente alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, nonché alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680.
11. Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire ulteriormente gli obblighi dei fornitori del S.E.T. riguardanti:
a)
il controllo delle prestazioni del loro livello di servizio e la collaborazione con gli esattori di pedaggi nell'ambito degli audit di verifica;
b)
la collaborazione con gli esattori di pedaggi nell'ambito dell'esecuzione delle prove dei sistemi di questi ultimi;
c)
il servizio e l'assistenza tecnica rivolti agli utenti del S.E.T. e la personalizzazione dell'apparecchiatura di bordo;
d)
le fatture rilasciate agli utenti del S.E.T.;
e)
le informazioni di cui al paragrafo 7 che i fornitori del S.E.T. devono fornire agli esattori di pedaggi; e
f)
l'informazione dell'utente del S.E.T. in merito al rilevamento di una situazione di mancato rapporto di pedaggio.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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