Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 19 mar 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce le condizioni necessarie per le finalità seguenti:
a)
garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete stradale urbana e interurbana dell'Unione, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture, come tunnel o ponti, e traghetti; e
b)
agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.
Per rispettare il principio di sussidiarietà, la presente direttiva si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione di pedaggi stradali su particolari tipi di veicoli e alla determinazione del livello di tali pedaggi e della loro finalità.
2. Gli articoli da 3 a 22 non si applicano a:
a)
sistemi di pedaggio stradale che non sono telepedaggi ai sensi dell', punto10); e
b)
sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 22 sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.
3. La presente direttiva non si applica alle tariffe di parcheggio.
4. L'obiettivo dell'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nell'Unione è conseguito tramite un servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), complementare ai sistemi di telepedaggio nazionali degli Stati membri.
5. Se la normativa nazionale impone la notifica all'utente dell'obbligo di pagare un pedaggio stradale prima che possa essere accertato un mancato pagamento, gli Stati membri possono applicare la presente direttiva anche per identificare il proprietario o l'intestatario del veicolo e il veicolo stesso ai fini di notifica, solamente se siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
non esistano altri mezzi per identificare il proprietario o l'intestatario del veicolo; e
b)
la notifica al proprietario o all'intestatario del veicolo dell'obbligo di pagare costituisca una fase obbligatoria della procedura di pagamento del pedaggio stradale secondo il diritto nazionale.
6. Lo Stato membro che applichi il paragrafo 5 adotta le misure necessarie per garantire che eventuali procedimenti di follow-up relativi all'obbligo di pagare il pedaggio stradale siano condotti da autorità pubbliche. I riferimenti al mancato pagamento di un pedaggio stradale di cui alla presente direttiva comprendono i casi rientranti nel paragrafo 5 qualora lo Stato membro in cui si verifica il mancato pagamento applichi detto paragrafo.
Storico versioni
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