Art. 11

Istituzione e funzioni

In vigore dal 19 mar 2019
Istituzione e funzioni 1.   Ciascuno Stato membro con almeno un settore del S.E.T. designa o istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore del S.E.T. situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali esattori. 2.   L'organismo di conciliazione è incaricato, in particolare, di verificare che le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi ai fornitori del S.E.T. non siano discriminatorie. Esso è incaricato di verificare che i fornitori del S.E.T. siano rimunerati conformemente ai principi di cui all'. 3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure necessarie per assicurare che il proprio organismo di conciliazione sia indipendente, nella sua organizzazione e struttura giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.
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