Art. 12
Procedura di mediazione
In vigore dal 19 mar 2019
Procedura di mediazione
1. Ciascuno Stato membro, che disponga di almeno un settore del S.E.T., definisce una procedura di mediazione che consenta agli esattori di pedaggi o ai fornitori del S.E.T., in caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, di richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione competente.
2. La procedura di mediazione di cui al paragrafo 1 prevede che, entro un mese dal ricevimento di una richiesta di intervento, l'organismo di conciliazione dichiari se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione.
3. La procedura di mediazione di cui al paragrafo 1 prevede che l'organismo di conciliazione esprima un parere su una controversia entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di intervento.
4. Per facilitare i suoi compiti, gli Stati membri danno all'organo di conciliazione facoltà di richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri, che dispongano di almeno un settore del S.E.T., e la Commissione adottano le misure necessarie per assicurare lo scambio di informazioni tra gli organismi di conciliazione sul lavoro che svolgono, nonché sui principi guida e sulle prassi da essi seguiti.
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