Art. 10

Diritti e obblighi degli utenti del S.E.T.

In vigore dal 19 mar 2019
Diritti e obblighi degli utenti del S.E.T. 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire agli utenti del S.E.T. di abbonarsi a tale servizio tramite qualsiasi fornitore del S.E.T., a prescindere dalla loro nazionalità, dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. All'atto della conclusione di un contratto, gli utenti del S.E.T. sono adeguatamente informati in merito ai mezzi di pagamento validi e, a norma del regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei loro dati personali e dei diritti che derivano dalla legislazione applicabile sulla protezione dei dati personali. 2.   Con il pagamento di un pedaggio da parte di un utente del S.E.T. al proprio fornitore del S.E.T. si ritengono adempiuti gli obblighi di pagamento dell'utente del S.E.T. nei confronti dell'esattore di pedaggi competente. Se a bordo di un veicolo sono installate o trasportate due o più apparecchiature di bordo, spetta all'utente del S.E.T. utilizzare o attivare l'apparecchiatura di bordo pertinente per il settore del S.E.T. in questione. 3.   La Commissione adotta atti delegati entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire ulteriormente gli obblighi degli utenti del S.E.T. riguardanti: a) la comunicazione di dati al fornitore del S.E.T.; e d) l'uso e la manipolazione dell'apparecchiatura di bordo.
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