Art. 14
Elementi aggiuntivi riguardanti il S.E.T.
In vigore dal 19 mar 2019
Elementi aggiuntivi riguardanti il S.E.T.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'interazione tra gli utenti del S.E.T. e gli esattori di pedaggi nell'ambito del S.E.T. sia limitata, ove applicabile, al processo di fatturazione in conformità dell', paragrafo 4, e ai processi di riscossione coercitiva. Le interazioni tra gli utenti del S.E.T. e i fornitori del S.E.T., o la loro apparecchiatura di bordo, possono essere specifiche per ciascun fornitore del S.E.T., senza compromettere l'interoperabilità del S.E.T.
2. Gli Stati membri possono esigere che i fornitori di servizi di pedaggio, compresi i fornitori del S.E.T., su richiesta delle autorità degli Stati membri, forniscano dati sul traffico relativi ai loro clienti, fatto salvo il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tali dati devono essere utilizzati dagli Stati membri unicamente per le politiche in materia di circolazione stradale e il miglioramento della gestione del traffico e non possono essere utilizzati per identificare i clienti.
3. La Commissione adotta entro il 19 ottobre 2019 atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche delle interfacce elettroniche tra i componenti di interoperabilità degli esattori di pedaggi, dei fornitori del S.E.T. e degli utenti del S.E.T., compreso, ove applicabile, il contenuto dei messaggi scambiati tra gli attori attraverso tali interfacce. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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