Art. 15
Componenti di interoperabilità
In vigore dal 19 mar 2019
Componenti di interoperabilità
1. Quando è creato un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio di uno Stato membro, tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema stabilisca e pubblichi nella dichiarazione relativa al settore del S.E.T. una programmazione dettagliata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità che consenta l'accreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del nuovo sistema.
In caso di modifica sostanziale di un sistema di telepedaggio stradale sul territorio di uno Stato membro, tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi responsabile del sistema stabilisca e pubblichi nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., oltre agli elementi di cui al primo comma, la programmazione dettagliata della nuova valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità dei fornitori del S.E.T. già accreditati al sistema prima della modifica sostanziale dello stesso. La programmazione è tale da consentire il riaccreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del sistema modificato.
L'esattore di pedaggi deve rispettare tale programmazione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ciascun esattore di pedaggi responsabile di un settore del S.E.T. sul territorio di tali Stati membri crei un ambiente di test in cui il fornitore del S.E.T. o il suo mandatario possa verificare l'idoneità all'uso della sua apparecchiatura di bordo nel settore S.E.T. dell'esattore di pedaggi e ottenere la certificazione del completamento positivo dei rispettivi test. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire agli esattori di pedaggi di creare un unico ambiente di test per più di un settore S.E.T. e a consentire a un mandatario di verificare l'idoneità all'uso di un tipo di apparecchiatura di bordo per conto di più di un fornitore del S.E.T.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire agli esattori di pedaggi di chiedere ai fornitori del S.E.T. o ai loro mandatari di coprire i costi dei rispettivi test.
3. Gli Stati membri non vietano, limitano né impediscono l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilità da usare nell'ambito del S.E.T. recanti la marcatura CE oppure la dichiarazione di conformità alle specifiche o una dichiarazione di idoneità all'uso, o entrambe. In particolare, gli Stati membri non possono esigere verifiche che siano già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla conformità alle specifiche o all'idoneità all'uso, o a entrambe.
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire le prescrizioni per i componenti di interoperabilità riguardanti la sicurezza e la salute, l'affidabilità e la disponibilità, la protezione dell'ambiente, la compatibilità tecnica, la sicurezza e la riservatezza e il funzionamento e la gestione.
5. La Commissione adotta inoltre atti delegati conformemente all' entro il 19 ottobre 2019 al fine di stabilire le prescrizioni generali in materia di infrastrutture riguardanti:
a)
l'accuratezza dei dati delle dichiarazioni di pedaggio al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti del S.E.T. relativamente ai pedaggi e agli oneri;
b)
l'identificazione attraverso l'apparecchiatura di bordo del fornitore del S.E.T. competente;
c)
l'utilizzo di standard aperti per i componenti di interoperabilità dell'apparecchiatura del S.E.T.;
d)
l'integrazione dell'apparecchiatura di bordo nel veicolo;
e)
la segnalazione al conducente dell'obbligo di pagare un pedaggio stradale.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione entro il 19 ottobre 2019 per stabilire i requisiti specifici seguenti concernenti l'infrastruttura:
a)
requisiti relativi ai protocolli comuni di comunicazione tra gli esattori di pedaggi e le apparecchiature dei fornitori del S.E.T.;
b)
requisiti relativi ai meccanismi per gli esattori di pedaggi al fine di accertare se un veicolo che circola nel proprio settore del S.E.T. sia dotato di un'apparecchiatura di bordo valida e funzionante;
c)
requisiti relativi all'interfaccia uomo-macchina nell'apparecchiatura di bordo;
d)
requisiti applicabili specificamente ai componenti di interoperabilità nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde; e
e)
requisiti applicabili specificamente ai sistemi di pedaggio basati sul sistema globale di navigazione via satellite (GNSS).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione, entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire la procedura che deve essere applicata dagli Stati membri per valutare la conformità alle specifiche e l'idoneità all'uso di componenti di interoperabilità, compresi il contenuto e il formato delle dichiarazioni CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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