Art. 16

Procedura di salvaguardia

In vigore dal 19 mar 2019
Procedura di salvaguardia 1.   Uno Stato membro, quando ha motivo di ritenere che i componenti di interoperabilità recanti una marcatura CE, immessi in commercio e utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di non soddisfare le prescrizioni pertinenti, adotta tutte le misure opportune per limitarne l'ambito di applicazione, per vietarne l'uso o per ritirarli dal mercato. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformità derivi da: a) un'errata applicazione delle specifiche tecniche; o b) l'inadeguatezza delle specifiche tecniche. 2.   La Commissione consulta al più presto lo Stato membro interessato, il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o il loro mandatario stabilito nell'Unione. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Tuttavia, qualora, in seguito a tale consultazione, la Commissione constati che la misura non è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa, nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione e gli altri Stati membri. 3.   Se i componenti di interoperabilità muniti della marcatura CE risultano non conformi alle prescrizioni di interoperabilità, lo Stato membro competente chiede al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione di riportare il componente di interoperabilità a uno stato di conformità alle specifiche o di idoneità all'impiego, o a entrambi, alle condizioni stabilite dallo Stato membro e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
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