Art. 7
Rimunerazione
In vigore dal 19 mar 2019
Rimunerazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i fornitori del S.E.T. abbiano diritto a una rimunerazione da parte dell'esattore di pedaggi.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la metodologia per la definizione della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. sia trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori del S.E.T. accreditati a un determinato settore del S.E.T. Essi adottano le misure necessarie per assicurare che la metodologia sia pubblicata, fra le condizioni commerciali, nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei settori del S.E.T. con un fornitore di servizi principale, la metodologia per il calcolo della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. ricalchi la struttura della rimunerazione per servizi analoghi prestati dal fornitore di servizi principale. L'importo della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. può differire dalla rimunerazione del fornitore di servizi principale a condizione che ciò sia giustificato:
a)
dal costo di specifici requisiti e obblighi del fornitore di servizi principale e non dei fornitori del S.E.T.; e
b)
dalla necessità di detrarre dalla rimunerazione dei fornitori del S.E.T. gli oneri fissi imposti dall'esattore di pedaggi sulla base dei costi da questo sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. nel settore di propria competenza, compresi i costi di accreditamento, se tali costi non sono compresi nel pedaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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