Art. 11
Istituzione e funzioni
In vigore dal 19 mar 2019
Istituzione e funzioni
1. Ciascuno Stato membro con almeno un settore del S.E.T. designa o istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore del S.E.T. situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali esattori.
2. L'organismo di conciliazione è incaricato, in particolare, di verificare che le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi ai fornitori del S.E.T. non siano discriminatorie. Esso è incaricato di verificare che i fornitori del S.E.T. siano rimunerati conformemente ai principi di cui all'.
3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure necessarie per assicurare che il proprio organismo di conciliazione sia indipendente, nella sua organizzazione e struttura giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:520:oj#art-11