Art. 91

Progetto di fusione

In vigore dal 14 giu 2017
Progetto di fusione 1.   Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione. 2.   Il progetto di fusione indica almeno: a) il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione; b) il rapporto di cambio delle azioni ed, eventualmente, l'importo del conguaglio; c) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante; d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto; e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società incorporante; f) i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti; g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all', paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione.
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