Art. 96

Esame del progetto di fusione da parte di esperti

In vigore dal 14 giu 2017
Esame del progetto di fusione da parte di esperti 1.   Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione degli Stati membri può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione, su domanda congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Tali esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società. 2.   Nella relazione di cui al paragrafo 1, gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno. Questa dichiarazione deve almeno: a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio proposto; b) indicare se tale metodo o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi e fornire un parere sull'importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato. La relazione descrive inoltre le eventuali difficoltà particolari di valutazione. 3.   Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. 4.   Non occorrono né l'esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.
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