Art. 97
Disponibilità di documenti per presa visione da parte degli azionisti
In vigore dal 14 giu 2017
Disponibilità di documenti per presa visione da parte degli azionisti
1. Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:
a)
il progetto di fusione;
b)
i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;
c)
se del caso, la situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;
d)
se del caso, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all';
e)
se del caso, la relazione di cui all', paragrafo 1.
Ai fini del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell' della direttiva 2004/109/CE, e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che la situazione contabile non sia obbligatoria se tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione hanno espresso il loro accordo a rinunciarvi.
2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.
Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere che:
a)
non è necessario procedere a un nuovo inventario reale;
b)
le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre tuttavia tener conto:
—
degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,
—
delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.
3. Ciascun azionista che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o, se lo desidera, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1.
Quando un azionista ha acconsentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.
4. Una società non è esentata dall'obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.
Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.
Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-97