Art. 99

Tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione

In vigore dal 14 giu 2017
Tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione 1.   Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione. 2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri prevedono, quantomeno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie. 3.   La tutela può essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata.
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