Art. 91
Progetto di fusione
In vigore dal 14 giu 2017
Progetto di fusione
1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione.
2. Il progetto di fusione indica almeno:
a)
il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione;
b)
il rapporto di cambio delle azioni ed, eventualmente, l'importo del conguaglio;
c)
le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante;
d)
la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
e)
la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società incorporante;
f)
i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;
g)
tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all', paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione.
Storico versioni
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