Art. 90

Definizione di «fusione mediante costituzione di una nuova società»

In vigore dal 14 giu 2017
Definizione di «fusione mediante costituzione di una nuova società» 1.   Ai fini del presente capo, per «fusione mediante costituzione di una nuova società» si intende l'operazione con la quale più società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono a una società che esse costituiscono l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società ed, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile. 2.   La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia limitata alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.
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