Art. 89
Definizione di «fusione mediante incorporazione»
In vigore dal 14 giu 2017
Definizione di «fusione mediante incorporazione»
1. Ai fini del presente capo, per «fusione mediante incorporazione» si intende l'operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società o delle società incorporate di azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.
2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante incorporazione possa essere attuata anche quando una o più società incorporate sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia limitata alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.
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