Art. 87
Disposizioni generali
In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni generali
1. Le misure di coordinamento prescritte dal presente capo si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato I.
2. Gli Stati membri possono non applicare il presente capo alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati nell'allegato I. Nella misura in cui le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'.
3. Gli Stati membri possono non applicare il presente capo se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di una procedura di scioglimento delle società insolventi, di concordato giudiziale, di concordato preventivo o di altre procedure affini.
4. Gli Stati membri garantiscono che il presente capo non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.
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