Art. 85

Parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche

In vigore dal 14 giu 2017
Parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche Per l'applicazione del presente capo le legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche.
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