Art. 86

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni transitorie Gli Stati membri possono decidere di non applicare l', lettere g), i), j) e k), alle società già costituite alla data dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative, adottati al fine di soddisfare la direttiva 77/91/CEE del Consiglio (35).
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