Art. 86
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono decidere di non applicare l', lettere g), i), j) e k), alle società già costituite alla data dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative, adottati al fine di soddisfare la direttiva 77/91/CEE del Consiglio (35).
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