Art. 85
Parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche
In vigore dal 14 giu 2017
Parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche
Per l'applicazione del presente capo le legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche.
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