Art. 26
Informazioni su corrispondenza e ordinativi
In vigore dal 14 giu 2017
Informazioni su corrispondenza e ordinativi
Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, indichino:
a)
le informazioni necessarie per individuare il registro presso il quale è costituito il fascicolo di cui all', nonché il numero d'iscrizione della società nel registro;
b)
il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione.
Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.
Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.
Storico versioni
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