Art. 13
Sostituzione dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
In vigore dal 14 set 2016
Sostituzione dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
Ogni Stato membro stabilisce le condizioni per la sostituzione di un certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità, qualora lo stesso sia smarrito o danneggiato. Tali condizioni devono prescrivere all'unità navale che richiede la sostituzione, in caso di smarrimento, una dichiarazione di smarrimento del certificato oppure in caso di danneggiamento, la restituzione del certificato danneggiato. Il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.
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