Art. 14
Modifiche o riparazioni di rilievo delle unità navali
In vigore dal 14 set 2016
Modifiche o riparazioni di rilievo delle unità navali
In caso di modifiche o riparazioni di rilievo che incidano sulla conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V riguardanti la sua integrità strutturale, navigabilità, manovrabilità o le sue caratteristiche specifiche, l'unità navale è sottoposta, prima di un nuovo viaggio, all'ispezione tecnica di cui all'.
In seguito a tale ispezione il precedente certificato dell'Unione per la navigazione interna è modificato in modo da riflettere le caratteristiche tecniche dell'unità navale oggetto di modifica oppure il certificato esistente è revocato e di conseguenza è rilasciato un nuovo certificato. Se il nuovo certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro 30 giorni dalla data di rilascio del nuovo certificato.
Storico versioni
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