Art. 15

Rifiuto di rilascio o rinnovo e revoca dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

In vigore dal 14 set 2016
Rifiuto di rilascio o rinnovo e revoca dei certificati dell'Unione per la navigazione interna 1.   Ogni decisione di non rilasciare o rinnovare il certificato dell'Unione per la navigazione interna indica le motivazioni su cui si basa. Essa è notificata al proprietario dell'unità navale o al suo rappresentante con l'indicazione delle modalità e dei termini di ricorso applicabili nello Stato membro interessato. 2.   Ogni certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato nel caso in cui l'unità navale non sia più conforme ai requisiti tecnici indicati nel certificato.
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