Art. 12

Rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

In vigore dal 14 set 2016
Rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna 1.   Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell', a seguito di un'ispezione tecnica volta a verificare la conformità dell' unità navali con i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V. I certificati dell'Unione per la navigazione interna possono essere rinnovati da qualsiasi autorità competente che sia stata notificata alla Commissione ai sensi dell', paragrafo 3. 2.   Quando i certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rinnovati, si applicano alle unità navali le disposizioni transitorie di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.
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