Art. 11

Proroga eccezionale della validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

In vigore dal 14 set 2016
Proroga eccezionale della validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna In casi eccezionali, la validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogata senza ispezione tecnica per un periodo massimo di sei mesi conformemente agli allegati II e V dall'autorità competente che ha rilasciato o rinnovato il certificato. La proroga della validità deve essere indicata su tale certificato.
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