Art. 5
Principi
In vigore dal 11 mag 2016
Principi
1. L'ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione attestante che il cittadino del paese terzo soddisfa:
a)
le condizioni generali stabilite all'; e
b)
le pertinenti condizioni specifiche di cui agli o 16.
2. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti di fornire documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
3. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali e le pertinenti condizioni specifiche, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a un'autorizzazione.
Qualora uno Stato membro rilasci soltanto sul suo territorio i permessi di soggiorno, e ove siano soddisfatte tutte le condizioni per l'ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto.
Storico versioni
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