Art. 8
Requisiti specifici per i ricercatori
In vigore dal 11 mag 2016
Requisiti specifici per i ricercatori
1. Oltre ai requisiti generali previsti all', relativamente all'ingresso di un cittadino di paese terzo a fini di ricerca, il richiedente deve anche presentare una convenzione di accoglienza o, se previsto dal diritto nazionale, un contratto, conformemente all'.
2. Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente al diritto nazionale, un impegno scritto in base al quale, nel caso in cui un ricercatore rimanesse irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, tale istituto di ricerca si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.
Qualora il diritto di soggiorno del ricercatore sia prorogato conformemente all', la responsabilità dell'istituto di ricerca di cui al primo comma del presente paragrafo è limitata alla data di inizio del permesso di soggiorno a fini di ricerca di lavoro o imprenditorialità.
3. Uno Stato membro che ha istituito una procedura di approvazione per istituti di ricerca in conformità dell' esonera i richiedenti dal presentare uno o più documenti o prove di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lettere c), d) o e), all', paragrafo 1, o all', paragrafo 2, qualora i cittadini di paesi terzi devono essere ospitati da istituti di ricerca approvati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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