Art. 6

Volume di ingresso

In vigore dal 11 mag 2016
Volume di ingresso La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafo 1, ad eccezione degli studenti, qualora lo Stato membro interessato ritenga che tali cittadini hanno o avranno un rapporto di lavoro. Su tale base, una domanda di autorizzazione può essere considerata inammissibile o può essere respinta.
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