Art. 4
Disposizioni più favorevoli
In vigore dal 11 mag 2016
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:
a)
di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra; oppure
b)
di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli a cittadini di paesi terzi cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda l', paragrafo 2, lettera a), e gli .
Storico versioni
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