Art. 18
Durata dell'autorizzazione
In vigore dal 11 mag 2016
Durata dell'autorizzazione
1. Il periodo di validità dell'autorizzazione per ricercatori è di almeno un anno, o della durata della convenzione di accoglienza qualora questa sia più breve. L'autorizzazione è rinnovata se l' non si applica.
La durata dell'autorizzazione per ricercatori che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità è di almeno due anni, o per la durata della convenzione di accoglienza, qualora questa sia più breve. Se non sono soddisfatti i requisiti generali di cui all' per i due anni o per l'intera durata della convenzione di accoglienza, si applica il primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri conservano il diritto di verificare se i motivi per il diniego di cui all' non si applichino.
2. Il periodo di validità dell'autorizzazione per studenti è di almeno un anno, o della durata degli studi qualora questa sia più breve. L'autorizzazione è rinnovata se l' non si applica.
La durata dell'autorizzazione per studenti che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, ovvero che sono oggetto di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, è di almeno due anni, o per la durata degli studi qualora questa sia più breve. Se non sono soddisfatte le condizioni generali di cui all' per i due anni o per l'intera durata degli studi, si applica il primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri conservano il diritto di verificare se i motivi per il diniego di cui all' non si applichino.
3. Gli Stati membri possono stabilire che la durata complessiva del soggiorno per motivi di studio non superi la durata massima degli studi quale definita dal diritto nazionale.
4. Il periodo di validità di un'autorizzazione per alunni è pari alla durata del programma di scambio dell'alunno o del progetto educativo qualora questa sia inferiore ad un anno, o di massimo un anno. Gli Stati membri possono decidere di consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per il tempo necessario al completamento del programma di scambio di alunni o del progetto educativo se l' non si applica.
5. Il periodo di validità di un'autorizzazione per un collocamento alla pari è per la durata della convenzione stipulata tra la persona collocata alla pari e la famiglia ospitante quando tale durata è inferiore ad un anno, o di massimo un anno. Gli Stati membri possono decidere di consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per massimo sei mesi, previa richiesta giustificata della famiglia ospitante se l' non si applica.
6. Il periodo di validità di un'autorizzazione per tirocinanti è per la durata della convenzione di formazione, qualora questa sia inferiore a sei mesi, o di massimo sei mesi. Se la durata della convenzione è superiore a sei mesi, la durata di validità dell'autorizzazione può corrispondere al periodo in questione in conformità del diritto nazionale.
Gli Stati membri possono decidere di consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per il tempo necessario al completamento del tirocinio, se l' non si applica.
7. Il periodo di validità di un'autorizzazione per volontari è per la durata della convenzione di cui all', paragrafo 1, lettera a), qualora questa sia inferiore ad un anno, o di massimo un anno. Se la durata della convenzione è superiore a un anno, la durata di validità dell'autorizzazione può corrispondere al periodo in questione in conformità del diritto nazionale.
8. Gli Stati membri possono stabilire che qualora la validità del documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato sia inferiore ad un anno o inferiore a due anni nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il periodo di validità dell'autorizzazione richiesta non superi il periodo di validità del documento di viaggio.
9. Laddove gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno durante il primo anno sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata, la domanda di permesso di soggiorno è presentata prima della scadenza del visto per soggiorno di lunga durata. Il permesso di soggiorno è rilasciato se l' non si applica.
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