Art. 21

Motivi di revoca o di non rinnovo di un'autorizzazione

In vigore dal 11 mag 2016
Motivi di revoca o di non rinnovo di un'autorizzazione 1.   Gli Stati membri revocano o, se del caso, rifiutano di rinnovare un'autorizzazione se: a) il cittadino di paese terzo non soddisfa più le condizioni generali di cui all', ad eccezione dell', paragrafo 6, o le condizioni specifiche applicabili di cui agli o le condizioni di cui all'; b) l'autorizzazione o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; c) lo Stato membro interessato consente l'ammissione unicamente tramite un ente ospitante approvato e l'ente ospitante non lo è; d) il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione. 2.   Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un'autorizzazione se: a) l'ente ospitante, o un altro organismo di cui all', paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all', paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari non ha ottemperato ai propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro; b) se del caso, l'ente ospitante o la famiglia ospitante che impiega il cittadino di paese terzo non soddisfa le condizioni di occupazione previste dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle pratiche in vigore nello Stato membro interessato; c) l'ente ospitante, un altro organismo di cui all', paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all', paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù del diritto nazionale a causa di lavoro non dichiarato o lavoro illegale; d) l'ente ospitante è stato istituito o opera principalmente per agevolare l'ingresso di cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e) se del caso, l'impresa dell'ente ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non viene svolta alcuna attività economica; f) per quanto riguarda gli studenti, non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all' o lo studente non compie sufficienti progressi negli studi secondo il diritto o la prassi amministrativa nazionale. 3.   In caso di revoca, nel valutare l'assenza di progressi negli studi, ai sensi del paragrafo 2, lettera f), lo Stato membro può consultare l'ente ospitante. 4.   Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. 5.   Qualora un cittadino di paese terzo presenti domanda di rinnovo della sua autorizzazione a instaurare o a continuare un rapporto di lavoro in uno Stato membro, ad eccezione dei ricercatori che continuano il rapporto di lavoro con lo stesso ente ospitante, detto Stato membro può verificare se il posto in questione non possa essere occupato da propri cittadini o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo in tale Stato membro, nel qual caso può rifiutare di rinnovare l'autorizzazione. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione. 6.   Qualora lo Stato membro intenda revocare o non rinnovare l'autorizzazione rilasciata ad uno studente in conformità del paragrafo 2, lettere a), c), d) o e), lo studente è autorizzato a presentare domanda di accoglienza presso un altro istituto di istruzione superiore per seguire un programma di studi equivalente che gli consenta di completare gli studi. Lo studente è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato membro fino alla decisione delle autorità competenti in merito alla domanda. 7.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare o rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:801:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo