Art. 12

Requisiti specifici per gli alunni

In vigore dal 11 mag 2016
Requisiti specifici per gli alunni 1.   Oltre alle condizioni generali previste all', per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo ai fini di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo, il richiedente deve comprovare: a) che il cittadino di paese terzo non ha raggiunto l'età minima, né ha superato l'età o il grado massimi fissati dallo Stato membro interessato; b) la sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento; c) di partecipare a un programma educativo riconosciuto statale o regionale nel contesto di un programma di scambio di alunni o un progetto educativo messo in atto da un istituto di insegnamento in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale; d) che l'istituto di insegnamento o, per quanto previsto dal diritto nazionale, un terzo si assume la piena responsabilità per il cittadino di paese terzo, durante la sua permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese relative agli studi; e) che il cittadino di paese terzo sarà alloggiato durante la sua permanenza presso una famiglia o una speciale struttura all'interno dell'istituto di insegnamento oppure, ove previsto dal diritto nazionale, qualsiasi altra struttura che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio o del progetto educativo cui partecipa il cittadino di paese terzo. 2.   Gli Stati membri possono limitare l'ammissione di alunni che partecipano a un programma di scambio di alunni o progetto educativo ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.
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