Art. 13

Condizioni specifiche per i tirocinanti

In vigore dal 11 mag 2016
Condizioni specifiche per i tirocinanti 1.   Oltre alle condizioni generali previste all', per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo a fini di tirocinio, il richiedente deve: a) presentare una convenzione di formazione che preveda una formazione teorica e pratica con un ente ospitante. Gli Stati membri possono richiedere che tale convenzione di tirocinio sia approvata dall'autorità competente e sia basata su termini che soddisfino i requisiti stabiliti dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle prassi dello Stato membro interessato. La convenzione di tirocinio comprende: i) la descrizione del programma di tirocinio, compresi l'obiettivo educativo o le componenti di apprendimento; ii) la durata del tirocinio; iii) le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio; iv) le ore di tirocinio; e v) il rapporto giuridico tra il tirocinante e l'ente ospitante; b) dimostrare che ha ottenuto un titolo di istruzione superiore nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda o che sta seguendo un programma di studi finalizzato al conseguimento di tale titolo; c) se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che, durante la permanenza, il cittadino di paese terzo disporrà di risorse sufficienti per provvedere alle spese relative al tirocinio; d) se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che il cittadino di paese terzo ha beneficiato o che beneficerà di una formazione linguistica, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio; e) se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che l'ente ospitante si assume la piena responsabilità per il cittadino di paese terzo, per la sua permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese di vitto e alloggio; f) ove richiesto dallo Stato membro, se durante l'intero soggiorno alloggia presso l'ente ospitante, dimostrare che l'alloggio risponde alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato. 2.   Gli Stati membri possono esigere che il tirocinio si svolga nello stesso campo e allo stesso livello del titolo di istruzione superiore o del programma di studi di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di provare che il tirocinio non sostituisce un posto in organico. 4.   Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante, conformemente al diritto nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un tirocinante rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto ente si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'ente ospitante cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di formazione.
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