Art. 15

Approvazione di istituti di istruzione superiore, istituti di insegnamento, organizzazioni responsabili di un programma di volontariato o enti che ospitano tirocinanti

In vigore dal 11 mag 2016
Approvazione di istituti di istruzione superiore, istituti di insegnamento, organizzazioni responsabili di un programma di volontariato o enti che ospitano tirocinanti 1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono decidere di prevedere una procedura di approvazione per gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di insegnamento, le organizzazioni responsabili di un programma di volontariato o gli enti che ospitano tirocinanti. 2.   L'approvazione è conforme alle procedure previste dal diritto o dalla prassi amministrativa dello Stato membro interessato. 3.   Qualora uno Stato membro decida di istituire una procedura di approvazione a norma dei paragrafi 1 e 2, fornisce agli enti ospitanti interessati informazioni chiare e trasparenti concernenti, fra l'altro, le condizioni e i criteri di approvazione, il periodo di validità, le conseguenze della mancata osservanza, compreso il possibile ritiro e mancato rinnovo, nonché le eventuali sanzioni applicabili.
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