Art. 16

Condizioni specifiche per le persone collocate alla pari

In vigore dal 11 mag 2016
Condizioni specifiche per le persone collocate alla pari 1.   Oltre alle condizioni generali previste all', con riguardo all'ammissione di un cittadino il cittadino di paese terzo ai fini di un collocamento alla pari, il cittadino di paese terzo deve: a) fornire la convenzione stipulata tra il cittadino di paese terzo e la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi del cittadino di paese terzo in quanto persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che permettano alla persona collocata alla pari di frequentare corsi e il numero massimo di ore di impegni familiari; b) avere un'età compresa tra diciotto e trenta anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione come persona collocata alla pari di un cittadino di paese terzo che ha superato il limite massimo di età; c) dimostrare che la famiglia ospitante o, nella misura in cui sia previsto dal diritto nazionale, un'organizzazione che fa da tramite nel collocamento alla pari si assume la piena responsabilità per quanto riguarda il cittadino di paese terzo, per la durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese di vitto e alloggio e le prestazioni in caso di incidente. 2.   Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso come persona collocata alla pari dimostri: a) una conoscenza di base della lingua dello Stato membro interessato; o b) di avere un'istruzione secondaria, qualifiche professionali o, se del caso, di soddisfare i requisiti per l'esercizio di una professione regolamentata, come previsto dal diritto nazionale. 3.   Gli Stati membri possono stabilire che il collocamento alla pari sia effettuato unicamente da un'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari in base alle condizioni definite dal diritto nazionale. 4.   Gli Stati membri possono esigere che i membri della famiglia ospitante siano di nazionalità diversa dal cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari e di non avere legami familiari con il cittadino di paese terzo interessato. 5.   Il numero massimo di ore delle mansioni settimanali della persona collocata alla pari è di 25 ore. La persona collocata alla pari dispone di almeno un giorno libero a settimana. 6.   Gli Stati membri possono fissare una somma minima di denaro che la persona collocata alla pari riceverà per le piccole spese.
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