Art. 11
Requisiti specifici per gli studenti
In vigore dal 11 mag 2016
Requisiti specifici per gli studenti
1. Oltre alle condizioni generali previste all', per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo per motivi di studio, il richiedente deve altresì dimostrare:
a)
che il cittadino di paese terzo è stato accettato da un istituto di istruzione superiore per seguire un programma di studi;
b)
se richiesto dallo Stato membro, di aver pagato la tassa di iscrizione all'istituto di istruzione superiore;
c)
se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;
d)
se richiesto dallo Stato membro, che il cittadino di paese terzo disporrà di risorse sufficienti per provvedere alle spese relative agli studi.
2. Per i cittadini di paesi terzi che beneficiano automaticamente di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto di istruzione superiore, si presume soddisfatto il requisito di cui all', paragrafo 1, lettera c).
3. Uno Stato membro che ha istituito una procedura di approvazione per istituti di istruzione superiore in conformità dell' esonera i richiedenti dal presentare uno o più documenti o prove di cui al paragrafo 1, lettere b), c) o d), del presente articolo, o all', paragrafo 1, lettera d), o all', paragrafo 2, qualora il cittadino di paese terzo deve essere ospitato da un istituto approvato di istruzione superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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