Art. 20
Motivi di rifiuto
In vigore dal 11 mag 2016
Motivi di rifiuto
1. Gli Stati membri rifiutano una domanda se:
a)
non sussistono le condizioni generali di cui all' o i requisiti specifici applicabili di cui agli o 16;
b)
i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati falsificati, o manomessi;
c)
lo Stato membro interessato consente l'ammissione unicamente tramite un ente ospitante approvato e l'ente ospitante non lo è.
2. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda se:
a)
l'ente ospitante, un altro organismo di cui all', paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all', paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari non ha ottemperato ai propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;
b)
se del caso, l'ente ospitante o la famiglia ospitante che darà impiego al cittadino di paese terzo non soddisfa le condizioni di occupazione previste dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle pratiche in vigore nello Stato membro interessato;
c)
l'ente ospitante, un altro organismo di cui all', paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all', paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato o lavoro illegale;
d)
l'ente ospitante è stato istituito o opera principalmente per agevolare l'ingresso di cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
e)
se del caso, l'impresa dell'ente ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non viene svolta alcuna attività economica;
f)
lo Stato membro è in possesso di prove o ha motivi seri e oggettivi per stabilire che il cittadino di paese terzo intende soggiornare per fini diversi da quelli per cui chiede di essere ammesso.
3. Qualora un cittadino di paese terzo chieda di essere ammesso ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro in uno Stato membro, tale Stato membro può verificare se il posto in questione non possa essere occupato dai propri cittadini o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi residenti legalmente in tale Stato membro, nel qual caso può respingere la domanda. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.
Storico versioni
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