Art. 9
Scambio di informazioni tra Stati membri
In vigore dal 27 apr 2016
Scambio di informazioni tra Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda le persone identificate da un'UIP a norma dell', paragrafo 2, questa trasmetta tutti i dati PNR pertinenti e necessari o i risultati del loro trattamento alle corrispondenti UIP degli altri Stati membri. Le UIP degli Stati membri destinatari trasmettono, ai sensi dell', paragrafo 6, le informazioni ricevute alle rispettive autorità competenti.
2. L'UIP di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'UIP di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle i dati PNR conservati nella sua banca dati e che non sono stati ancora resi anonimi mediante mascheratura degli elementi dei dati a norma dell', paragrafo 2, e, se necessario, anche i risultati di qualsiasi trattamento di tali dati, se è già stato effettuato ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a). Tale richiesta deve essere debitamente motivata. Può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'UIP richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. L'UIP comunica le informazioni richieste appena possibile. Nel caso in cui i dati richiesti siano stati resi anonimi mediante mascheratura degli elementi dei dati a norma dell', paragrafo 2, l'UIP trasmette i dati PNR integrali solo se è ragionevolmente ritenuto necessario ai fini dell', paragrafo 2, lettera b), e solo se autorizzata in tal senso da un'autorità di cui all', paragrafo 3, lettera b).
3. Le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'UIP di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro i dati PNR conservati nella sua banca dati solo se necessario in situazioni di emergenza e alle condizioni previste al paragrafo 2. Le richieste delle autorità competenti devono essere motivate. Una copia della richiesta è sempre trasmessa all'UIP dello Stato membro richiedente. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'UIP del proprio Stato membro.
4. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'UIP di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'UIP di un altro Stato membro di ottenere dati PNR ai sensi dell', paragrafo 5, e di trasmettere tali dati all'UIP richiedente.
5. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell', paragrafo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di emergenza. La Commissione comunica tali estremi agli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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