Art. 10

Condizioni per l'accesso di Europol ai dati PNR

In vigore dal 27 apr 2016
Condizioni per l'accesso di Europol ai dati PNR 1.   Europol ha il diritto di chiedere i dati PNR o i risultati del trattamento di tali dati alle UIP degli Stati membri entro i limiti delle sue competenze e per l'adempimento dei suoi compiti. 2.   Europol, per il tramite dell'unità nazionale Europol, può presentare, caso per caso, all'UIP di uno Stato membro una richiesta elettronica e debitamente motivata di trasmissione di dati PNR o dei risultati del trattamento di tali dati. Europol può presentare tale richiesta qualora ciò si riveli strettamente necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri volta a prevenire, accertare o indagare uno specifico reato di terrorismo o reato grave, nella misura in cui si tratti di un reato di competenza di Europol conformemente alla decisione 2009/371/GAI. Detta richiesta espone i ragionevoli motivi in base ai quali Europol ritiene che la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del trattamento di tali dati contribuisca significativamente alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine nei confronti del reato in questione. 3.   Europol informa il responsabile della protezione dei dati nominato a norma dell'articolo 28 della decisione 2009/371/GAI di qualsiasi scambio di informazioni ai sensi del presente articolo. 4.   Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene tramite l'applicazione SIENA e conformemente alla decisione 2009/371/GAI. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA.
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