Art. 10 · Condizioni per l'accesso di Europol ai dati PNR

Art. 10

Condizioni per l'accesso di Europol ai dati PNR

In vigore dal 27 apr 2016
Condizioni per l'accesso di Europol ai dati PNR 1.   Europol ha il diritto di chiedere i dati PNR o i risultati del trattamento di tali dati alle UIP degli Stati membri entro i limiti delle sue competenze e per l'adempimento dei suoi compiti. 2.   Europol, per il tramite dell'unità nazionale Europol, può presentare, caso per caso, all'UIP di uno Stato membro una richiesta elettronica e debitamente motivata di trasmissione di dati PNR o dei risultati del trattamento di tali dati. Europol può presentare tale richiesta qualora ciò si riveli strettamente necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri volta a prevenire, accertare o indagare uno specifico reato di terrorismo o reato grave, nella misura in cui si tratti di un reato di competenza di Europol conformemente alla decisione 2009/371/GAI. Detta richiesta espone i ragionevoli motivi in base ai quali Europol ritiene che la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del trattamento di tali dati contribuisca significativamente alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine nei confronti del reato in questione. 3.   Europol informa il responsabile della protezione dei dati nominato a norma dell'articolo 28 della decisione 2009/371/GAI di qualsiasi scambio di informazioni ai sensi del presente articolo. 4.   Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene tramite l'applicazione SIENA e conformemente alla decisione 2009/371/GAI. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA.
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