Art. 12
Periodo di conservazione dei dati e anonimato
In vigore dal 27 apr 2016
Periodo di conservazione dei dati e anonimato
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'UIP siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di cinque anni dal trasferimento all'UIP dello Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo.
2. Allo scadere del periodo di sei mesi dal trasferimento dei dati PNR di cui al paragrafo 1, tutti i dati PNR sono resi anonimi mediante mascheratura dei seguenti elementi che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui i dati PNR si riferiscono:
a)
il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;
b)
l'indirizzo e gli estremi;
c)
informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione, nella misura in cui contenga informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o altre persone;
d)
informazioni sui viaggiatori abituali («Frequent flyer»);
e)
osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; e
f)
i dati API eventualmente raccolti.
3. Allo scadere del periodo di sei mesi di cui al paragrafo 2, la comunicazione dei dati PNR integrali è consentita solo se:
a)
è ragionevolmente ritenuta necessaria ai fini dell', paragrafo 2, lettera b); e
b)
è approvata da:
i)
un'autorità giudiziaria; o
ii)
un'altra autorità nazionale competente ai sensi del diritto nazionale per verificare se sono soddisfatte le condizioni per la comunicazione, fatti salvi l'informazione e l'esame a posteriori del responsabile della protezione dei dati dell'UIP.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati in via definitiva allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di un caso specifico a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale dei reati di terrorismo o reati gravi, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dal diritto nazionale.
5. I risultati del trattamento di cui all', paragrafo 2, lettera a), sono conservati presso l'UIP soltanto per il tempo necessario a informare di un riscontro positivo le autorità competenti e, conformemente all', paragrafo 1, a informare di un riscontro positivo le UIP degli altri Stati membri. Il risultato di un trattamento automatizzato, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato di cui all', paragrafo 5, può comunque essere memorizzato in modo da evitare futuri «falsi» riscontri positivi fino a che i dati di riferimento non sono cancellati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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