Art. 7
Autorità competenti
In vigore dal 27 apr 2016
Autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle UIP i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo o reati gravi.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 sono le autorità responsabili della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento dei reati di terrorismo o dei reati gravi.
3. Ai fini dell', paragrafo 3, entro il 25 maggio 2017 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e può modificare la sua notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali modifiche della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'UIP unicamente al fine specifico di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi.
5. Il paragrafo 4 non pregiudica le competenze delle autorità di contrasto e giudiziarie nazionali qualora siano individuati altri reati o indizi di reato durante l'azione di contrasto determinata da tale trattamento.
6. Le autorità competenti non devono adottare decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR. Tali decisioni non devono essere adottate sulla base dell'origine razziale o etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni filosofiche, dell'appartenenza sindacale, dello stato di salute, della vita sessuale o dell'orientamento sessuale dell'interessato.
Storico versioni
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